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Eutanasia legale, testamento biologico e fine vita: si riapre il dibattito in Italia

di Paolo Trapani 

Torna a riaccendersi in Italia il dibattito sul fine vita e sull’eutanasia legale. Due, in particolare, sono i recenti fatti di cronaca che hanno contribuito a riaprire il confronto su un tema molto delicato e complesso.

Il primo fatto è il caso di Samantha D’Inca, 30enne di Feltre (provincia di Belluno), che è in stato vegetativo dal novembre dello scorso anno. Il secondo fatto è l’avvio della campagna referendaria per introdurre nel nostro ordinamento giuridico l’eutanasia legale. I promotori della consultazione popolare devono raccogliere 500 mila firme autenticate entro il 30 settembre, così da sottoporre il quesito alle urne. 

Il caso D’Inca, in particolare, vede la famiglia chiedere di staccare i macchinari che la tengono in vita. Samantha si trova in stato vegetativo dopo aver subito un’operazione ad una gamba che era scaturita da un banale incidente. La giovane donna, dopo l’intervento ad un arto, a causa di alcune complicanze, ha riportato danni neurologici tali da renderla impossibilitata a sopravvivere senza l’assistenza tecnologica. 

Cosa prevede la legge n.219 del 22 dicembre 2017

I familiari e gli amici sottolineano che le volontà della ragazza sono sempre state favorevoli a staccare la spina in casi come quello in cui si trova adesso. Purtroppo, però, queste volontà non sono mai state scritte.  

La legge n.219 del 22 dicembre 2017 prevede che “ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere” possa “esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari” attraverso le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) “in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi“. Il cittadino può esprimere il proprio consenso in forma scritta o, se impossibilitato, può farlo mediante dispositivi che consentano di comunicare. 

Il biotestamento, cosa fare se non è scritto

Il nodo da sciogliere rimane: cosa fare quando il biotestamento non è stato scritto o depositato, come nel caso di Samantha D’Inca? 

L’avvocato della  famiglia ha sottolineato che, con la legge in vigore, si può ricostruire la volontà della persona che non può esprimersi, ma è necessaria la figura dell’amministratore di sostegno, cioè una persona con compiti di assistenza e rappresentanza delle persone inabilitate. La decisione finale, in ogni caso, spetta al giudice tutelare, come prevede la legge e come ha confermato la Corte Costituzionale con una sentenza. Finora, per il caso D’Inca, l’autorizzazione a staccare i macchinari non è arrivata. 

Le DAT, Disposizioni anticipate di trattamento, non decollano

Più in generale, il tema sul programmare il proprio fine vita non è molto attuale tra i cittadini italiani, come ha dimostrato una recente indagine: meno dell’1% della popolazione, infatti, ha redatto una DAT, ovvero le Disposizioni anticipate di trattamento. Dunque un quadro chiaro, a 4 anni dalla entrata in vigore della legge che, dopo anni di vuoto normativo, ha posto un primo e finora unico precedente su un tema enorme e complesso. E proprio sugli aspetti legislativi connessi al fine vita ed in particolare all’eutanasia legale, nelle scorse settimane, l’associazione ‘Luca Coscioni’ ha intrapreso, con il Comitato promotore, un tour per raccogliere le adesioni al nuovo quesito referendario. 

Cosa prevede il referendum per l’eutanasia legale

L’obiettivo è abrogare parzialmente l’articolo 579 del codice penale, ovvero l’omicidio del consenziente, così da cassare la norma che impedisce, ad oggi, l’introduzione dell’eutanasia legale in Italia. L’omicidio del consenziente, attualmente, è un reato speciale (rispetto a quello di portata generale di cui all’articolo 575 sull’omicidio) inserito nell’ordinamento per punire l’eutanasia. 

Con il referendum si vuole introdurre l’eutanasia attiva che sarà consentita nella cornice della legge già in vigore sul consenso informato e sul testamento biologico. Ovviamente rimarrebbe in vigore la norma attuale laddove il fatto sia commesso contro una persona incapace o contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o contro un minore di diciotto anni.

Oggi in Italia, hanno spiegato dal Comitato referendario, l’eutanasia è vietata sia nella versione diretta, in cui è il medico a somministrare il farmaco eutanasico alla persona che ne faccia richiesta (articolo 579 omicidio del consenziente), sia nella versione indiretta, in cui il soggetto agente prepara il farmaco eutanasico che viene assunto in modo autonomo dalla persona (articolo 580 istigazione e aiuto al suicidio), fatte salve le discriminanti procedurali introdotte dalla Corte Costituzionale con la Sentenza Cappato.