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Sicurezza del lavoro, “riguarda il valore che attribuiamo alla vita”

Helmet placed on the tool after work

Ecco qualche novità nel Decreto Fiscale

di Salvatore Baldari

Fra gli applausi scroscianti del Parlamento in seduta comune che, giovedì 3 febbraio, hanno accompagnato il giuramento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, c’è stato un passaggio in particolare del suo discorso che merita di essere riportato e imparato come una poesia.

‹‹Azzerare le morti sul lavoro, che feriscono la società e la coscienza di ciascuno di noi. Perché la sicurezza del lavoro, di ogni lavoratore, riguarda il valore che attribuiamo alla vita››.

Sono purtroppo frequenti le notizie di cronaca di incidenti fatali sui luoghi di lavoro e puntuali sono ogni volta le reazioni delle istituzioni, della politica e dell’opinione pubblica, nell’assistere a quegli struggenti cortei funebri avvolti dal disorientamento e dallo sdegno.

Le novità del Decreto Fiscale in materia di sicurezza

Il 14 dicembre 2021 con la conversione in legge del Decreto Fiscale n. 146, sono state introdotte importanti modifiche al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, il D.Lgs. 81/08, che vanno ad integrare una strategia di intervento da parte del Governo orientata a rafforzare il processo di controllo delle regolarità in ambito di salute e sicurezza sul lavoro, implementando contemporaneamente una semplificazione delle attività di vigilanza e inasprendo ulteriormente le sanzioni previste nei casi di evidenti violazioni delle norme.

Formazione obbligatoria del datore di lavoro

Alcune fra le novità maggiori si rilevano nel campo della formazione e dell’addestramento, coinvolgendo anche il Datore di Lavoro, in un percorso di formazione obbligatoria, adeguata e specifica, oltre alla previsione di un aggiornamento periodico.

L’attività di addestramento, invece, è oggetto di un importante ampliamento, definendolo alla stregua di una prova applicata, finalizzata all’uso corretto e in sicurezza di attrezzature e dispositivi, con la necessità di rappresentare in un apposito registro informatizzato le operazioni di addestramento svolte.

Formazione almeno biennale per il preposto

Il Decreto Fiscale convertito pone una lente di ingrandimento sulla figura del Preposto, per il quale viene sancita una formazione, ripetuta con cadenza almeno biennale. Le nuove disposizioni conferiscono una rinnovata rilevanza al preposto, che acquisisce sempre più centralità nelle attività di prevenzione. Fondamentalmente questi, nell’attività di vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro, non potrà più limitarsi ad informare i propri superiori in caso di persistenza della inosservanza. Avrà il compito, invece, di intervenire per correggere il comportamento non conforme, sospendendo l’attività del lavoratore e comunicando ai superiori se le direttive impartite non fossero ancora rispettate.

Non da ultimo, il Decreto Fiscale convertito specifica che, nei contesti di appalto o subappalto, i datori di lavoro, appaltatori e subappaltatori, dovranno segnalare al committente il personale designato a svolgere la funzione di preposto.

Lavoro irregolare

Il nuovo pacchetto normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro dedica grande attenzione allo sforzo per limitare la pratica del lavoro irregolare nelle imprese.

L’obiettivo dichiarato è contrastare un fenomeno che, quando perpetrato, può contribuire inevitabilmente alla crescita dei casi di incidenti sul lavoro.

La nuova legge, pertanto, prescrive la sospensione per quelle imprese in cui gli Ispettori del Lavoro abbiano verificato la presenza, al momento dell’accertamento, di almeno il 10% dei lavoratori rispetto ai quali l’impresa non abbia effettuato alcuna comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di collaborazione.

Secondo le norme in vigore sino al dicembre 2021, la percentuale che attivava un procedimento di sospensione era del 20%.

Il riscontro di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti.

Soltanto a seguito dell’eventuale ripristino delle regolari condizioni di lavoro e dopo il pagamento di una somma extra di un importo variabile a seconda delle violazioni, verrà consentita la ripresa dell’attività economica.

Come si evince, agli Ispettori del Lavoro viene riconosciuto un potere generalizzato di intervento in ambito prevenzionistico, estendendone le competenze di coordinamento.

Più in generale, l’attività di vigilanza è stata oggetto di una consistente modifica da parte del Decreto fiscale, spingendo in direzione di una più intensa condivisione delle autorità e un consolidamento delle stesse in materia di vigilanza della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro tra le ASL regionali e l’Ispettorato del lavoro.

Indubbiamente con la nuova legge tracciamo un passo in avanti, ma senza la giusta comunicazione e interazione tra il livello istituzionale, dove si decidono le norme, e quello organizzativo, dove si recepiscono, e quello delle pratiche in cui vengono tradotte nell’attività di lavoro quotidiano, non si potrà instaurare quel processo di circolarità necessario per accrescere la conoscenza delle azioni per la sicurezza nei numerosi contesti locali.