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Bau e miao sono legge fondamentale, Animali e ambiente entrano in Costituzione

Non ci siamo solo noi esseri umani (italiani) sul pianeta e finalmente ne siamo consapevoli. Tanto che lo scriviamo sulla pietra. Ed è così che l’ambiente e la tutela degli animali fanno il proprio debutto in Costituzione, entrando dalla porta di ingresso, l’art. 9. 

È una delle cose più belle di questo inizio anno e forse delle ultime legislature parlamentari: la legge costituzionale n. 1 dell’11 febbraio 2022. E bravi i parlamentari che l’hanno votata con la maggioranza dei due terzi dei componenti, introducendo anche una espressione che non si era mai vista prima nella Carta dei “padri”: “nell’interesse delle future generazioni”. 

L’ambiente entra in Costituzione, così come la tutela degli animali, nell’articolo 9, con il seguente comma “(La Repubblica) tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. Entra anche nell’articolo 41, in cui si specifica che l’iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in modo da recare danno alla salute e all’ambiente. Per quanto riguarda la tutela degli animali, questa diventa addirittura materia dello Stato, con riserva di legge statale.

Vero è che un riferimento all’ambiente vi era già (art. 117), ma non come biodiversità ed ecosistema, e soprattutto figurava solo come riflesso dell’uomo, in quella visione antropocentrica in cui siamo gran maestri. Con la nuova modifica della nostra Costituzione sembra invece che ora siamo comprotagonisti con l’ambiente che ci ospita. È stato compiuto perciò un salto epocale. 

Le Costituzioni degli Stati europei del secondo dopoguerra non riservavano una particolare attenzione all’ambiente. Poi, nei decenni a seguire, l’ambiente ha cominciato a far capolino, con fini diversi. A partire dal fine programmatico, cioè “ci impegniamo a fare così”, al diritto fondamentale (vedi in Estonia) o alla dignità umana, come in Belgio. Fino a elemento di dovere e del “chi inquina paga”, come è accaduto in Francia.

Vediamo cosa prevedono le carte costituzionali in giro per l’Europa. La Costituzione croata tratta in maniera molto dettagliata questi temi, introducendoli già nell’articolo 3, fino al 52 in cui si enuncia che di speciale protezione godono mare, spiaggia, (…), spazio aereo, terra, foreste, flora e fauna e altro ancora, per finire con il 70 che recita “Ognuno ha diritto a una vita sana”. Molta attenzione la riservano anche le Costituzioni della Slovacchia e della Slovenia che protegge in Costituzione anche “gli animali contro i maltrattamenti o altra forma di crudeltà”. In Bulgaria all’articolo 15 è prevista la diversità della fauna selvatica. L’Estonia introduce, invece, l’azione riparatrice per i danni causati. Nella Costituzione finlandese la sezione 20 prevede che: “Ognuno è responsabile del mondo naturale e della sua specificità, dell’ambiente e dell’eredità culturale”. Poi, ci sono i francesi che hanno realizzato una cosa in grande stile, inserendo nel preambolo della Costituzione “diritti e doveri definiti nella Carta dell’ambiente del 2004” che, quindi, è stata interamente costituzionalizzata. La Germania ha introdotto esplicitamente la protezione degli animali tra le finalità pubbliche nel 2002. La Lituania inserisce in Costituzione anche il divieto di esaurimento della fauna selvatica e delle piante. Malta, Lussemburgo e Lettonia hanno articoli che esplicitano bene la necessità della tutela ambientale, fino al diritto dell’individuo di essere informato della qualità dell’ambiente e della sua protezione (art. 74 Costituzione di Malta). Infine, vi è l’Ungheria che, se all’articolo XX promuove la salute fisica e mentale, anche attraverso un’agricoltura priva di organismi geneticamente modificati, (…) lo sport e il regolare esercizio fisico e garantendo la protezione dell’ambiente, all’articolo XXI tratta il tema dei danni ambientali: “è vietato il trasporto di rifiuti inquinanti nel territorio dell’Ungheria a fini di smaltimento”.

Ed ecco che ora è arrivata anche la Costituzione italiana. A far maturare questa novità sono state anche diverse sentenze sul delicato bilanciamento tra beni e diritti costituzionali e, quindi, tra iniziativa economica e ambiente. Tra queste ricordiamo la sentenza n. 58 del 2018 sulla legittimità del decreto Ilva del 2015: la Corte costituzionale evidenzia come il legislatore abbia finito con il privilegiare in modo eccessivo l’interesse alla prosecuzione dell’attività produttiva, trascurando perciò il limite del non recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Così la sentenza n.267 del 2016 con la quale la Corte si è pronunciata sulla legittimità di due articoli della legge 17/2007 della Regione Puglia: in merito all’energia eolica ha evidenziato come una valutazione frammentata e parcellizzata dei vari interessi pubblici che si esplica in tanti procedimenti minori ostacoli l’iniziativa imprenditoriale in ordine alla scelta delle fonti di energia rinnovabile.