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Profondo rosso, violenza domestica e di genere

A UN ANNO DELLA NUOVA LEGGE, ECCO COSA ACCADE QUANDO LA VITTIMA SI RECA IN CASERMA

Sul Codice rosso abbiamo intervistato il Comandante della Stazione dei Carabinieri dì Granarolo Emilia (BO), il Maresciallo Maggiore Angelo Strappato.

Per quali tipologie di reato, scatta il Codice Rosso?

In data 25/07/2019 sulla Gazzetta ufficiale è stata pubblicata la Legge 19 luglio 2019, n. 69 (recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”) denominata “Codice Rosso”, che è entrata in vigore il 9 agosto 2019. I reati per i quali si applica la procedura del Codice Rosso sono: maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale; inoltre sono state introdotte nuove ipotesi delittuose come il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (il cosiddetto revenge porn); il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; il reato di costrizione o induzione al matrimonio. La procedura del Codice Rosso si applica nei confronti di qualsiasi cittadino uomo o donna che si renda responsabile dei reati sopra menzionati.

Maltrattamenti in famiglia. Una donna suona in Caserma, la ricevete e poi cosa succede?

E’ importante accertare sin da subito, se ci troviamo dinanzi ad un fenomeno di violenza domestica, che riguarda ogni forma di abuso psicofisico, fisico, sessuale, e le varie forme di comportamenti coercitivi esercitati per controllare emotivamente una persona che fa parte del nucleo familiare. Di fatto la vittima del reato di maltrattamenti in famiglia che si presenta in Caserma rompe quel muro di isolamento con il mondo esterno, rispetto a ciò che subisce tra le mura domestiche, trovando il coraggio di parlare con qualcuno e in questo caso con i Carabinieri. Diventa quindi fondamentale l’atteggiamento di accoglienza, sensibilità ed ascolto, da parte dei militari. Nella fattispecie la vittima deve percepire che ha trovato un interlocutore a cui confidare la vicenda, essere rassicurata sulla sua non responsabilità rispetto all’accaduto. Una volta accertata la fattispecie di reato di cui all’art.572 del Codice penale maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, si procede alla verbalizzazione di quanto esposto dalla parte offesa, indipendentemente dalla volontà o meno della vittima di sporgere querela, stante la procedibilità d’ufficio del reato di specie. 

Cosa le si prospetta nell’immediato?

Oltre ad adottare ogni forma di rassicurazione, la vittima viene resa edotta della possibilità di potersi rivolgere ai centri antiviolenza del territorio; vengono attivati i servizi sociali reperibili nell’arco delle 24 ore, al fine di garantire ogni forma di assistenza, soprattutto in presenza di minori nel nucleo familiare. Si informa inoltre la persona offesa della possibilità di nominare un difensore, accedere al patrocinio a spese dello Stato, indistintamente dal reddito della persona offesa (il reddito è ininfluente); la possibilità di costituzione parte civile nel procedimento penale, al fine di ottenerne il risarcimento del danno.

Quali sono i passaggi più critici per la donna che denuncia?(l’allontanamento da casa, la tutela dei minori, laddove sono presenti)

Nelle storie raccontate dalle vittime di violenza domestica, si apprende che la vittima nel tempo impara a “sopportare” eventi orribili, iniziando così a soffrire di problemi psichici che la spingono alla chiusura e ad una riduzione drastica della sua personale autostima ossia ad avere un atteggiamento eccessivamente critico verso se stessa e a sentirsi costantemente insoddisfatta delle proprie qualità. Uscire da questo problema è possibile. Prima di tutto la vittima deve rendersi conto che quello che sta accadendo fra le mura domestiche è un reato. Per arrivare a questa consapevolezza deve osservare e analizzare quello che le accade attorno, imparare ad essere obiettiva e giudicante nei confronti di chi sta abusando. Una novità importante è rappresentata dalla circostanza aggravante introdotta al secondo comma dell’art. 572 Codice penale (maltrattamenti in famiglia, ovvero quando le condotte vengono poste in essere in presenza di persona minore di anni 18, la così detta violenza assistita, ovvero quando un minore  è obbligato ad assistere a ripetute scene sia di violenza fisica che verbale tra i genitori o tra soggetti a lui legati affettivamente). La violenza assistita è una forma di maltrattamento psicologico. In presenza di maltrattamenti in famiglia, nei casi di urgenza la Polizia Giudiziaria, può, se ne ricorrono i presupposti, procedere all’arresto in flagranza  o disporre nei confronti dell’autore delle violenze, ai sensi dell’art.384 bis Codice di procedura penale, previa autorizzazione del Pubblico Ministero, l’allontanamento dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalle persone offese. Inoltre sempre a tutela delle vittime, si può intervenire mediante il loro collocamento in una struttura protetta. 

Cosa siete tenuti a fare nell’immediato, dal punto di vista formale, come Polizia Giudiziaria?

La Polizia Giudiziaria che acquisisce la notizia crimins, per uno dei delitti previsti dagli artt.572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinques, 609 octies, 612 bis, e 612 ter del codice penale , ovvero dagli art.582 e 583 quinques del Codice penale nelle ipotesi aggravate, ha l’obbligo di comunicarlo immediatamente al Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti reato, anche delegando la Polizia Giudiziaria. L’assunzione tempestiva di un quadro chiaro e completo de fatto, potrà consentire al Pubblico Ministero di richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale, l’emissione di misure cautelari a tutela della parte offesa. Fra le misure cautelari spesso ritenute adeguate alla tutela della vittima di violenza domestica o di genere vi è l’allontanamento dalla casa familiare previsto dall’art.282 bis del Codice di procedura penale e il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati previsto dall’art. 282 ter del Codice di procedura penale.

Vi è stato un cambiamento con l’entrata in vigore del Codice Rosso, riguardo alle fattispecie maggiormente denunciate e alle modalità con cui si esprimono le donne denuncianti?

Si è registrato un incremento delle denunce per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, l’entrata in vigore della normativa che regola la procedura del Codice Rosso, ha agevolato le vittime di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori a trovare la forza di denunciare. 

Un tema delicato, trattato dalla legge sui maltrattamenti in famiglia con maggiore severità, è quello della violazione del divieto di avvicinamento. Succede spesso do dover trattare questo genere di violazione?

Il legislatore con la legge 69 del 19 luglio 2019 ha introdotto la nuova fattispecie di reato di cui all’art.387 bis del Codice penale “Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”. E’ una fattispecie di reato commessa da chi viola le prescrizioni di una misura cautelare volta a tutelare il diritto della persona offesa ad esplicare la propria vita di relazione in condizioni di assoluta sicurezza a prescindere dal luogo in cui si trovi. A seguito della violazione della misura cautelare, la Polizia Giudiziaria richiede l’aggravamento della misura nei confronti del soggetto.