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Lo strano caso del giocatore tesserato per infinite squadre

L’inchiesta nasce da calciatori che giocano anche per tre team diversi, a seguito di una misteriosa deroga ad articolo di Regolamento 

di Simone Cataldo

Qualcosa di innocuo, o almeno così si è deciso di farlo passare, con le prime mosse, messe a tacere già dopo poche settimane. A far parlare per diversi giorni è stato solo il mondo del calcio dilettantistico, con la posizione di alcuni giocatori contestata per esser stati tesserati con più squadre del previsto, oppure per aver indossato un numero maggiore di casacche rispetto al regolamento. Laredazione.net ha deciso di analizzare meglio le dinamiche di un campionato tutto particolare. 

Un lungo racconto per una storia apparentemente breve, ma dai retroscena che avrebbero potuto compromettere un intero sistema. A far parlare di sé è ancora una volta il calcio. Un intreccio di dinamiche legali che hanno chiamato in causa Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Lega Nazionale Dilettanti (LND) e il Tribunale Federale Nazionale (TFN), per la mancata ottemperanza di una vigente regola che ha visto coinvolte squadre di Serie D ed Eccellenza – inclusa una di C.

Questa volta non si tratta di calcioscommesse. Al centro di ricorsi e polemiche è il caso tesseramenti di differenti giocatori. 

È giusto premettere che chi le decisioni le ha prese ha scelto di non rilasciare dichiarazioni o, nel migliore dei casi, di dare riscontro con dei testi “precostruiti”, a fronte della richiesta di intervista per questa inchiesta giornalistica, sebbene troviamo confermata la piena disponibilità delle componenti degli uffici stampa. Per questo motivo noi de Laredazione.net abbiamo deciso di fare il nostro lavoro, ricostruendo puntualmente ogni momento dell’accaduto.

L’ago della bilancia

La storia affonda le proprie radici nei primissimi mesi della stagione sportiva 2020/21, con una deroga dell’Art. 95 delle N.O.I.F. comma 2. 

Cosa dice il comma per il quale è stata decisa la deroga? Stabilisce che nell’arco di una stagione sia possibile, per il calciatore, esser tesserato con tre squadre differenti, salvo poter giocare con due sole di esse. Regolamento valido, di norma, per professionisti e dilettanti.

La “regola base” cambia per il fronte professionistico (Serie A, B e C, più le varie leghe professionistiche del calcio femminile) il 25 giugno 2020, quando la FIGC, tenendo in considerazione il momento storico che ha visto giocatori e società in difficoltà causa l’impatto del Covid-19, decide di applicare una deroga che specifica come sia possibile «per un calciatore professionista o giovane di serie essere tesserato, a titolo definitivo o a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società e giocare in gare ufficiali per tre società».

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Già qualcosa non torna. Difatti il polverone è stato sollevato da club dilettantistici, ma la deroga non fa menzione alcuna dei dilettanti. Niente di più chiaro, ma pochi giorni dopo, precisamente il 3 luglio 2020, a rubar la scena è il Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta il quale, nel suo primo comunicato ufficiale dopo aver messo in risalto la deroga effettuata dalla FIGC in data 20 giugno, specifica: «ne consegue che, il numero di società per cui un calciatore possa essere tesserato nel corso della stagione sportiva sia stata abolita per i calciatori e per le calciatrici “non professionisti/e o giovani “dilettanti” che si tesserano per società dilettantistiche appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, restando invece in vigore esclusivamente per i calciatori professionisti e giovani di serie. Tale disposizione si applica anche ai calciatori dilettanti esclusivamente nel momento in cui richiedono il tesseramento per una società professionistica».

Un’interpretazione distorta, ma è stata presa in considerazione da ogni club dilettantistico. A questo punto allora ci sorge un altro dubbio, ovvero: come fa un club, non facente parte di tale Comitato Regionale, a basare intere sessioni di calciomercato su un comunicato apparso sul sito del Comitato (peraltro di una zona specifica non di riferimento)? Oltretutto, com’è possibile che tale deroga, solo per i professionisti, sia stata presa come un via libera generale anche da club di Serie D ed Eccellenza che nulla hanno a che vedere con le figure «calciatore professionista» e «giovane di serie» utilizzate nel comunicato, attraverso il quale si comunicava la variazione? In tutto questo, nemmeno la LND ha rilasciato comunicazioni ufficiali in merito, con nessuna delucidazione da parte dell’ente massimo dei dilettanti italiani. Dunque va da sé che si sarebbe dovuta seguire le regola di sempre, quella dei tre tesseramenti e due sole squadre di esse con cui giocare. Ma qualcuno ha ben pensato di interpretare a modo proprio una deroga valida solo per professionisti, ed è da qui che prende vita quanto da noi analizzato.

Per di più, come in tanti sapranno, nei dilettanti il calciomercato non è quasi mai terminato quest’anno, con gran parte della stagione che ha visto la finestra trasferimenti aperta, comportando una serie innumerevole di movimenti; una dinamica che ha inevitabilmente portato a questa storia legata ai tesseramenti, con la prima avvisaglia che è arrivata nel mese di febbraio. 

Il primo caso

L’antefatto, offerto all’opinione pubblica da FIGC, LND e TFN, risale al mese di febbraio. Protagonista dell’accaduto è Leonardo Cori, giocatore che in stagione aveva vestito le casacche di Ternana, Trastevere, Cynthialbalonga e al quale era stato rigettato un quarto tesseramento con il Castelfidardo. Insomma, nulla di più lineare rispetto alla norma prevista dall’Art. 95 delle N.O.I.F. comma 2. Il 23 febbraio arriva la sentenza definitiva, dato che il calciatore non accetta il rigetto del Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti, tanto da presentarsi con il proprio legale e chiedere nuovamente il tesseramento perché a sua detta «nulla, per quanto riguarda i tesseramenti in ambito dilettantistico, viene deliberato nel Comitato succitato (il legale del calciatore si riferisce alla deroga del 20 giugno 2020), per cui alcun limite di tesseramento è stato previsto per i calciatori che possono essere tesserati anche per un numero superiore a tre squadre, naturalmente solo e soltanto per la stagione 2020/21».

Dunque, è stato ripreso e attuato il punto di vista del CR Piemonte e Valle d’Aosta. Ma questo caso, almeno in un primo momento, rappresenta un caso unico. In tal senso, come vedremo più avanti nei mesi che seguono, i club presentano ricorso per il numero di squadre con cui gioca il calciatore, in questo caso viene messo in discussione il numero di tesseramenti. Difatti, con deroga o non, il numero specificato è di tre, dunque il ricorso è perso in partenza. Ma ciò che fa specie è leggere come questa interpretazione declassi totalmente la presenza di un articolo che gestisce trasferimenti dei calciatori, tanto che il legale dichiara addirittura che, non essendoci comunicazione ufficiale, si potesse addirittura fare un numero di tesseramenti maggiore rispetto ai tre previsti.

La risposta del TFN sezione tesseramenti è chiara con l’ente che, Art. 95 delle N.O.I.F. in mano, risponde specificando come «la ratio della norma è quella di evitare uno scambio incontrollato di calciatori tra società diverse nell’ambito della medesima stagione sportiva, a tutela anche dello stesso calciatore […] Va infine precisato che la norma in esame fa inequivoco ed esclusivo riferimento al tesseramento, sia a titolo definitivo che temporaneo. Essa prevede, come già evidenziato, la possibilità per il calciatore/calciatrice di tesserarsi, nella stessa stagione sportiva, al massimo per tre diverse società, potendo però essere utilizzato solo per due di esse. Dalla lettura della norma in esame, art. 95 NOIF, risulta insuperabile il riferimento al tesseramento, istituto tipico e tipizzato delle NOIF».

La risposta è pertanto una vera e propria presa di posizione, con il TFN sezione tesseramenti che basa la vicenda prendendo in considerazione la norma vigente nelle scorse stagioni e presente tutt’oggi tra i dilettanti, dato che, la deroga è valida solo per professionisti e giovani di serie. Nulla di più chiaro. Un primo passo che verrà poi chiamato in causa nei futuri ricorsi e che sarà reso nullo dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina.

La situazione precipita

Un’interpretazione, quella del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta che comporta dunque una serie di trasferimenti fuori controllo. La situazione precipita tra fine marzo e inizio maggio, quando ad evidenziare la criticità di questa dinamica è il club Nuova Napoli. La società militante nel girone A di Eccellenza campana – è il mese in cui riprende il campionato di Quinta divisione, la regina del calcio regionale -, all’indomani della sfida contro l’Albanova persa per 3-0, avanza il ricorso verso la sfidante grazie all’ausilio del legale Amedeo Sansone, contestando l’irregolare posizione del giocatore Oliva Ivan perché «tesserato nella stagione sportiva corrente 2020/21 con Afragolese, Gladiator e infine Albanova, e ha preso parte alle gare di seguito indicate: Afragolese-Muravera del 23/12/2020 Serie D, gara Latina-Afragolese del 10/01/2021 Serie D, gara Gladiator-Vis Artena del 30/01/2021 Serie D, gara Gladiator-Cassino del 14/02/2021 Serie D e gara Albanova-Nuova Florida Napoli Nord del 25/04/2021 Eccellenza».

Un ricorso lucido e che rispetta le regole, illustrate nella parte iniziale dell’inchiesta. In questo caso, il Nuova Napoli Nord contesta la posizione di un atleta che ha giocato con le tre squadre per cui era stato tesserato, infrangendo dunque l’art. 95 delle N.O.I.F. comma 2, che per i dilettanti rimane tale in quanto mai è stata comunicata una deroga per la categoria. Seppur il ricorso verrà poi rigettato al mittente, questa mossa del club Campano comporterà una reazione a catena tra squadre di Serie D e non solo, le quali tenteranno vanamente di ricevere il giusto riscontro.

A seguire questa linea è anche la Team Altamura, formazione murgiana che compare nel girone H di Serie D, la quale, costretta a recuperare diverse gare in pochi giorni perché precedentemente rinviate causa soggetti positivi al Covid-19 all’interno del gruppo squadra, affronta due avversarie che presentano in squadra un atleta che, attenendosi alla norma classica dell’art. 95 delle N.O.I.F. comma 2, non potrebbe scendere in campo. Il 21 marzo si gioca in terra lucana Lavello-Team Altamura, sfida che termina 1-1, ma i padroni di casa presentano in distinta Badr El Ouazni, di mestiere attaccante e che, nel corso della stagione 2020/21, è stato tesserato e ha giocato per Casarano, Afragolese e dunque Lavello. Sette giorni più tardi il sodalizio barese incontra nel derby tutto pugliese il Bitonto e, anche questa volta, il finale è di 1-1. Analogo risultato, medesimo problema: tra gli avversari gioca Gianmarco Tedesco, attaccante anch’egli, il quale, nel corso dell’annata prima di arrivare in Puglia, era stato tesserato ed impiegato con Gelbison e Gladiator, entrambe compagini campane.

Il giorno 28 marzo non solo l’Altamura sfida il Bitonto riscontrando nuovamente delle anomalie, ma anche il Faiano (Eccellenza campana) che perde per 1-2 contro l’Agropoli decide di avanzare ricorso dopo essere venuti a conoscenza della posizione di Vincenzo Margiotta tra le fila avversarie, attaccante che nel corso della stagione è stato tesserato con Virtus Cilento, Agropoli e Nola, giocando con tutte e tre le squadre citate. Quattro giorni più tardi ad attirare l’attenzione a livello nazionale è il Taranto, compagine blasonata, anch’essa militante nel campionato di Serie D girone H, ma con un passato importante alle spalle e prima nel raggruppamento a cui prende parte, che segnala, attraverso un ricorso, la presenza di Pablo Acosta nell’Andria, avversaria con la quale non va oltre l’1-1 . Anche questa volta l’atleta chiamato in causa è di professione attaccante e, nel suo caso, si riscontra la stessa situazione già presentata nei casi precedenti. Infatti l’atleta risulta esser stato tesserato e di aver giocato con tre società – Atletico Terme Fiuggi, Molfetta, Fidelis Andria.

Da qui in poi ci saranno altri ricorsi per analoghe dinamiche avanzati da altri club facenti parte del girone H di Serie D, ma non andremmo a citarli dato che gli stessi verranno rigettati, come quelli che li hanno preceduti e da noi elencati, perché condizionati da una presa di posizione da parte del massimo esponente del nostro palcoscenico calcistico, il presidente della FIGC.

Dopo il ricorso del Taranto, diversi media nazionali e regionali cominciano ad illustrare e cercano di spiegare la spinosa questione ricorsi, tanto che il portale “Il Resto del Calcio”, il quale ha ben approfondito la questione trattandola in modo capillare e certosino, riesce ad entrare in contatto con l’Assocalciatori dipartimento dilettanti. La stessa, a pochi giorni dai vari approfondimenti del sito, non lascia interpretazioni e ritiene la deroga dell’art. 95 delle N.O.I.F. comma 2 sia valida solo per calciatori professionisti e giovani di serie. Vi riportiamo in seguito la loro posizione che vi proponiamo integralmente, secondo quanto trascritto dal portale online su menzionato.

“La deroga all’art. 95.2 delle NOIF in materia di tesseramenti nel corso della medesima stagione è stata prevista dalla FIGC, con CU n. 239/A del 26 giugno 2020, esclusivamente per i calciatori professionisti e giovani di serie.

Pertanto, per tutti gli altri calciatori (non professionisti e giovani dilettanti) l’unica interpretazione possibile della norma in questione risulta essere, finora, quella data nel corso della stagione da parte della giustizia sportiva, che ha avuto modo di occuparsi più volte di controversie riguardanti la corretta applicazione di tale disposizione (da ultimo con la sentenza n. 21 del TFN del 5 marzo 2021).

Va ricordato, inoltre, che la norma in parola deve essere necessariamente letta in riferimento all’art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e i trasferimenti internazionali dei calciatori, norma sovraordinata rispetto a quella domestica, che non sembra lasciare spazio ad interpretazioni estensive. In questo senso è opportuno segnalare letteralmente quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte Federale di Appello della FIGC, con la decisione n. 82 del 26 giugno 2020, che ha stabilito come “l’art. 95, comma 2, delle NOIF debba essere interpretato nel senso che, nella stessa stagione sportiva, un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società, rientrando nel computo anche i tesseramenti conseguenti a istituti diversi dai trasferimenti e dalle cessioni di contratto.      

Sulla base di tali considerazioni riteniamo, allo stato, di dover aderire all’orientamento dei giudici federali auspicando una interpretazione condivisa da parte di tutti i soggetti endofederali”.

Anche in questo caso trova conferma quanto finora sostenuto. Ed ecco l’ultimo capitolo di questa vicenda.  

Gravina e la sua presa di posizione

A poche ore dal considerevole numero di ricorsi avanzati da parte dei club citati in precedenza, le squadre, diversi tifosi e addetti ai lavori sono in fermento per capire quello che accadrà. Ebbene sì, perché dopo qualche giorno sarebbe dovuta arrivare la prima risposta in merito a quanto fatto presente dalla Team Altamura. Di conseguenza la decisione del Tribunale Federale Nazionale in merito ai ricorsi degli altamurani avrebbe condizionato le scelte successive e paradossalmente il campionato stesso, ma a prendere in mano la situazione è il massimo rappresentante della FIGC, Gabriele Gravina, il quale decide di scavalcare le componenti preposte e salvare il salvabile. Infatti, a distanza di un paio di giorni dal ricorso avanzato dal Taranto, giunge un’importante notizia che influisce e risolve la questione. Nella fattispecie il massimo esponente della FIGC, Gabriele Gravina, secondo indiscrezioni di diversi autorevoli portali online, avrebbe impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale riguardo al caso Cori, rendendola dunque fine a se stessa e decretando l’esito negativo dei ricorsi presentati nelle sedi legali da parte dei club. Insomma, una scelta che rende inoppugnabile ogni ragionamento logico – e legale –  che ha poi condizionato le scelte finali del TFN e dunque anche il campionato di Serie D.

Ciò comporta dunque che le posizioni di alcuni giocatori sono state rese “regolari” in un batti baleno, senza tener conto di quanto fatto dagli enti preposti in estate. Ed è così dunque che il primo rigetto di ricorso arriva il giorno 7 maggio, con il Giudice Sportivo della regione Campania rappresentato dall’avvocato Maurizio La Duca, che ritiene «inammissibile ed infondato nel merito il ricorso (…) conferma e per l’effetto omologa il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 1-2 per l’U.S. Agropoli». Una beffa vera e propria, se si considera che oltretutto nel comunicato del CR Campania viene specificato come Margiotta (giocatore in questione) «sebbene non professionista, non risulta tesserato con società professionistiche ma al contrario solo con società appartenenti alla LND e quindi il Margiotta poteva ed è stato regolarmente schierato in campo». A ciò viene aggiunto anche che il «ricorso formulato, risulta inammissibile in quanto stilato in contrasto con il dettato sia dell’Art. 49 CGS ove si legge “i ricorsi ed i reclami devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica” e sia dell’art. 67 CGS ove si legge “che il ricorso deve contenere l’indicazione dell’oggetto, delle ragioni su cui è fondato”». Giunti a questo punto non possiamo di certo sdoganare il metodo in cui dovrebbe esser redatto un ricorso, ma risulta di sicuro illogico ritenere immotivato il ricorso.

Colloqui, o presunti tali

Prima di giungere alle conclusioni avremmo voluto presentarvi e rendervi note delle dichiarazioni ufficiali da parte degli enti che hanno operato in questa faccenda, ma ogni colloquio e richiesta di intervista ci è stato negato. A farla da padrone sono state le mancate risposte. Stessa cosa ha fatto la Assocalciatori dipartimento dilettanti che, seppur con una nota ufficiale avesse sostenuto le argomentazioni da noi esposte, ha poi preferito non fornirci più notizie.

Di conseguenza, è arrivata la netta risposta dell’ufficio stampa della Lega Nazionale Dilettanti, ente che di spiegazioni non ne ha date a inizio anno e tanto meno nei giorni in cui la questione tesseramenti faceva il giro del web. Alla nostra richiesta questa la loro risposta: “Riguardo al tema da lei trattato la Giustizia Sportiva si è già espressa in merito quindi nessun rappresentante della LND o del Dipartimenti Interregionale ritiene di dover intervenire per garantire la terzietà dell’operato degli organi di giustizia sportiva. Cordiali saluti”.

A concludere questo breve giro, ma intenso, di risposte, è stato l’ufficio stampa della FIGC. Non faremo nome e cognome del collega che ci ha risposto e si è dedicato a noi, in quanto estraneo alle faccende, ed oltretutto cordiale e disponibile con i sottoscritti. Ovviamente, anch’egli, secondo alcune linee guida che nessuno conosce se non gli operatori interni, ci ha fatto saper che non sarebbe stato possibile intervistare chi con la sua decisione ha sbrogliato il nodo della questione, ovvero Gabriele Gravina, in quanto il periodo non risulterebbe dei migliori perché il soggetto in questione è oberato di impegni istituzionali. A tutto ciò è stato aggiunta la considerazione che il fatto riguardasse il ramo dilettantistico. 

Qualche spiegazione hanno provato a fornircela degli agenti sportivi o degli addetti ai lavori, i quali in maniera unanime hanno ben specificato come la proroga per i professionisti fosse stata intesa anche per il calcio dilettantistico, mettendola pertanto in atto. A ciò va anche aggiunto che, dando un’occhiata al ricorso per il caso Cori, il rappresentante legale dell’atleta considerasse addirittura annullato l’art. 95 delle NOIF comma 2, facendo sì che fosse possibile tesserare il calciatore in questione per un numero maggiore di società – anche più di tre o quattro. Peraltro non è l’unico soggetto a pensarla in questo modo, dal momento che, dando un’occhiata alle rose dei club del campionato di Serie D, si nota come diversi giocatori abbiano giocato in stagione con più di tre o quattro squadre. Un errore commesso anche dai club e da chi opera in questo settore all’interno di essi, con l’effetto di generare un vero e proprio “via libera”.

Conclusioni 

Giunti a questo punto sarebbe doveroso farsi delle domande, per capire veramente cosa sarebbe potuto accadere se solo le decisioni degli enti preposti avessero preso in considerazione i regolamenti. Le conseguenze avrebbero potuto essere molteplici, partendo dalla possibilità di annullamento del risultato finale decretando una vittoria a tavolino delle sfidanti, passando per delle penalizzazioni, o addirittura delle squalifiche o l’annuncio di stagione anticipatamente conclusa per i giocatori incriminati, che in ottemperanza alle regole vigenti, non avrebbero più potuto giocare.

Le mancate decisioni hanno inflitto sul percorso del campionato, già viziato dalla pandemia che ha tenuto ferme squadre per settimane e mesi, un ulteriore fattore negativo, rendendolo un campionato condizionato da dinamiche esterne e interne. Arrivati a questo punto non possiamo far altro che sperare in una risposta da parte della FIGC, della LND o di altri enti che hanno preso parte a queste vicende, confidando in un passo indietro, anche se solo diplomatico e ormai a nulla utile per cambiare le sorti di questa strana stagione sportiva.